| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 31/07/1934-Categoria C: Classe 8ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1.000 mc (oli combustibili). " 9ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1.000 mc (oli combustibili). " 10ª - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autrotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili (classe sostituita dal D.M. 17 giugno 1987 n. 280). La capacità quì contemplata s'intende effettiva, in volume, dei liquidi infiammabili che possono essere contenuti nei serbatoi; cioè ad esclusione dello spazio vuoto occorrente per la dilatazione dei detti liquidi nei serbatoi, nonchè degli spazi entro i medesimi occupati dall'acqua, dai dispositivi antincendio, dalle tubazioni e per i franchi di dilatazione e di sicurezza. La capacità effettiva si ottiene, mediamente, dalla capacità geometrica dei serbatoi, defalcando le percentuali seguenti: 5 per cento per i serbatoi interrati, 10 per cento per quelli fuori terra. 11. Per i depositi misti la potenzialità va commisurata alla quantità complessiva dei liquidi in essi contenuti, equiparandola però a quella del liquido più pericoloso, coll'applicazione dei numeri 1, 10, 40 e 60 di cui al n. 4 delle presenti norme. Il quantitativo così risultante indica la classe del deposito. Possono essere misti delle categorie A, B e C, i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª. I depositi delle classi 8ª e 9ª (categoria C), possono contenere, o soli oli combustibili, o soli oli lubrificanti, oppure entrambe le specie. Gli stabilimenti di lavorazione, sono, per loro natura, sempre misti (contenendo residui, semilavorati, benzine, petroli, oli, bitumi, coke, ecc.). Essi sono, di massima, equiparati ai depositi della classe 1ª. Quando, però, la loro potenzialità è sensibilmente inferiore a quella della 1ª classe, possono essere assimilati a depositi della 2ª o della 3ª classe, tenendo conto di tutti i liquidi infiammabili in essi contenuti. 12. La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª può essere raggiunta, oltre che con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata, nelle seguenti proporzioni: 1/20 pei depositi da 1.601 mc in su; 1/10 pei depositi da 501 a 1.600 inclusi; 1/5 pei depositi da 101 a 500 inclusi; 1/3 per depositi da 16 a 100 mc inclusi. La percentuale è riferita alla capacità totale effettiva calcolata come detto al n. 11. La merce deve essere esclusivamente confezionata secondo le norme prescritte per i trasporti ferroviari. Inoltre, i locali di travaso devono esse- re nettamente separati dai magazzini di deposito e devono avere ingresso indipendente. Se il deposito è misto di potenzialità non superiore a 500 mc e dispone di buoni e sicuri magazzini a regolari distanze di rispetto, l'intera aliquota degli oli combustibili e lubrificanti, che entra nel computo della potenzialità (n. 11), può essere costituita da merce imballata. Per i depositi di potenzialità non superiore a 100 mc, anche l'aliquota relativa al petrolio potrà essere nella maggior parte, o magari tutta, imballata. Per le classi 8ª e 9ª è ammesso che la capacità totale possa essere raggiunta con merce imballata secondo le prescrizioni per i trasporti ferroviari. E' consentito che nei depositi della classe 5ª, si possa immagazzinare merce tutta imballata, in quantità maggiore dei 75 mc stabiliti, ma non superiore a mc 200, purchè esista il recinto di cui al n. 38, la zona di protezione e le distanze di rispetto tra i fabbricati esterni, i magazzini e i locali di travaso siano quelle stabilite dalla tabella del n. 39 per la classe 2ª C) e dal n. 42, e i liquidi delle singole categorie siano depositati e travasati in locali distinti per categoria, come prescrive il n. 48. 13. E' vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano affini o derivate dagli oli minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio. Chi gerisce magazzini di merci in genere ed intenda tenervi anche determinati quantitativi dei liquidi oggetto di queste norme, deve destinare a questo scopo locali distinti e separati. 14. Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di liquidi infiammabili: 1) Per uso privato e per le farmacie (art. 1, D.M. 12 maggio 1937) Nell'abitato: -Benzina litri 36 -Petrolio " 54 -Oli combustibili e lubrificanti, in complesso Kg 200 Fuori dell'abitato: -Benzina litri 150 -Petrolio " 500 -Oli combustibili e lubrificanti, in complesso Kg 2.000 2) Per piccole rivendite Fuori dell'abitato, o nei centri rurali: -Benzina litri 18 -Petrolio " 36 -Oli combustibili e lubrificanti, in complesso Kg 200 -Può essere variata la proporzione fra benzina e petrolio, purchè il totale non superi i 54 litri. -Non è consentita la sostituzione di oli con benzina e petrolio. 3) Per uso agricolo o industriale -Benzina e petrolio, in complesso mc 5 -Oli combustibili e lubrificanti, in complesso " 20 -E' ammessa la sostituzione di benzina o di petrolio con oli combustibili e lubrificanti, purchè il totale complessivo non superi i 25 mc. -Non è ammessa la sostituzione inversa di oli con benzina e petrolio. I quantitativi di cui sopra, per uso agricolo od industriale, debbono però essere denunciati all'autorità di pubblica sicurezza cui compete controllare che i limiti stessi non siano superati. TITOLO III Disposizioni generali Ubicazione 15. Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali e loro derivati su calate dei porti. Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi interrati quando le calate appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, semprechè la larghezza di tali calate permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il muro di sponda. Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano interrati, i depositi devono essere costruiti entro terra, ad una distanza non minore di 500 metri dal mare, al quale saranno collegati mediante tubazioni, rispondenti alle norme specificate al n. 61. Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta quando speciali condizioni topografiche del luogo permettano di defilare dalla vista del mare i depositi e garantiscano egualmente la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le condizioni topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza, ma sia possibile raggiungere i sopradetti scopi con opportuni provvedimenti. Alla suddetta riduzione di distanza si potrà addivenire solo dietro proposta del competente Ministero delle comunicazioni (sentito il parere della commissione consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili), alla commissione suprema di difesa, alla quale spetterà la decisione. 16. L'autorità marittima, nei porti di traffico generale, privi di bacini speciali per l'approdo delle navi addette al traffico degli oli minerali, assegnerà, per lo scarico delle navi cisterna, uno o più attracchi nella parte meno frequentata del porto, in una posizione tale che le correnti facilitino l'uscita dal porto del liquido che eventualmente cadesse in acqua. Quando ciò non sia possibile, l'autorità marittima predetta dovrà prescrivere che, a cura delle ditte interessate, lo specchio d'acqua occupato dalla nave cisterna venga circoscritto, durante le operazioni di scarico o di carico, da uno sbarramento galleggiante (o panna), mobile e stagno, di tipo approvato dal Ministero delle comunicazioni (sentito il parere del- la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili), at- to a impedire il dilagare del liquido eventualmente fuoriuscito. Lo scarico diretto da nave-cisterna a veicoli ed a fusti è vietato. Potrà però, in caso di giustificate eccezionali circostanze, derogarsi per lo scarico diretto da nave-cisterna, di piccolo o medio tonnellaggio, a carri-serbatoio ferroviari e ad autocisterne. L'autorizzazione è concessa dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile), sentito il parere del Ministero del- l'interno (commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili) per gli oli leggeri (benzina, petrolio e affini); dalle autorità portuali periferiche per gli oli pesanti (gasoil, nafta e affini). L'autorizzazione ha carattere di provvisorietà. Devono essere osservate le prescrizioni cautelative di cui al n. 62. 17. Gli stabilimenti dove si lavorano oli minerali o residui provenienti dall'estero, devono sorgere fuori dell'ambito dei porti adibiti al traffico ordinario; ma sono ammessi nelle vicinanze dei medesimi, con norme analoghe a quelle dei depositi della classe 1ª, ai quali, in massima, sono equiparati. Il deposito delle materie prime da lavorare e quello dei prodotti finiti, devono sorgere su aree isolate e opportunamente discoste (a norma dei numeri 51 e 52) dagli impianti, dai laboratori, dagli uffici e simili. Se invece lo stabilimento di lavorazione sia ubicato a notevole distanza dal porto d'arrivo e dal deposito costiero dove viene immagazzinato l'olio da lavorare, è consentito che il suo trasporto, dal deposito allo stabilimento, abbia luogo mediante oleodotti (pipe-lines, vedasi n. 61). 18. Per gli stabilimenti nei quali si lavorano oli minerali nazionali, oppure carboni, ligniti, catrami, ecc., si debbono osservare i criteri di massima, le distanze e le prescrizioni stabilite per i depositi della classe 1ª, alla quale sono generalmente equiparati. 19. Per i depositi interni non esistono, in massima, limitazioni di ubicazione; ma essi debbono essere situati alle prescritte distanze dagli edifici di abitazione, ferrovie, fiumi e canali navigabili, ponti importanti, ecc.; non devono recare ostacolo all'attuazione dei piani regolatori; e non essere troppo vicini ad impianti di altre industrie pericolose o a depositi di materie suscettibili di scoppio o di incendio (altri depositi di liquidi infiammabili; stabilimenti per la lavorazione di celluloide, di vernici alla nitrocellulosa e simili; gassometri; grandi depositi di legnami, di cotoni, ecc.). Modalità costruttive dei fabbricati 20. I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano, o conservano oli minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco. Se invece si tratta di adattamento di fabbricati già costruiti, non tanto resistenti al fuoco, i materiali di cui essi sono costituiti devono essere migliorati mediante efficaci rivestimenti od intonachi perfettamente adesivi e di azione protettiva, o ignifuga, persistente. Sono escluse le malte di calce, di cemento e simili, applicate oppure no su reti metalliche (perio- do aggiunto dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937). Le alte incastellature metalliche di sostegno di taluni impianti speciali degli stabilimenti di piroscissione, devono essere rivestiti con forti spes- sori di cemento, sagomati a regola d'arte. Le camere di reazione, devono essere sostenute da una robusta base di cemento armato. 21. I locali di cui al numero precedente devono prestarsi ad un facile esodo delle persone in caso d'incendio. Le chiusure debbono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica o di rete a maglie fini, o di altra sostanza di effetto equivalente, anche nelle intelaiature; sono preferibili quelle a saracinesca, o a scorrimento. Trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno. Le maglie (esclusi i locali degli oli lubrificanti) debbono essere almeno 20 cm più alte del relativo pavimento, affinchè, in caso d'incendio, il liquido infiammabile non possa dilagare all'esterno. I cunicoli e i serbatoi sotterranei esterni di raccolta, non sono consigliabili. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|